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Visti e asseverazioni, come cambiano i bonus casa – MutuiOnline.it

L’obiettivo è meritorio, ma gli effetti prodotti spesso sono negativamente sorprendenti. Nel corso delle ultime settimane vi è stato un susseguirsi di interventi regolamentari in merito ai bonus casa orientati da una parte a raccogliere le esigenze espresse dai consumatori e dai professionisti dell’edilizia e dall’altra a contrastare abusi e truffe rilevati dall’Agenzia delle Entrate.

La foga regolatoria ha tuttavia complicato sotto molti aspetti la disciplina applicabile e così in più di un’occasione si è prodotto un blocco temporaneo delle procedure, fino a che non sono arrivati ulteriori chiarimenti.

L’incognita sulla fine lavori

L’ultimo intervento è una circolare dell’Agenzia delle Entrate che punta a chiarire quanto stabilito dal decreto Antifrodi. Quest’ultimo impone il visto di conformità per la cessione o lo sconto in fattura dei bonus edilizi ordinari diversi dal 110% (come il 50% sulle ristrutturazioni, il sismabonus e l’ecobonus).

Inoltre impone il coinvolgimento di un professionista, in particolare di un tecnico che asseveri la congruità delle “spese sostenute”. A quest’ultimo proposito il decreto stabilisce che il parametro di riferimento deve essere costituito dai prezzari regionali e dai listini delle Camere di Commercio, in attesa di un altro decreto di prossima emanazione. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la congruità delle spese può essere attestata anche in assenza di Sal (il documento relativo allo stato di avanzamento lavori), sempre che il cantiere sia stato avviato.

Tra Sal e cessione del credito

Per capire come si sia arrivati a questo punto occorre fare un passo indietro. L’Agenzia è stata interpellata da un operatore sul link esistente tra Sal e cessione del credito e ha chiarito che i professionisti possono rilasciare le attestazioni sulla congruità delle spese anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori.

Questo perché la normativa che li disciplina, a differenza di quella prevista per il Superbonus, non richiede tali adempimenti. Anche se fa una precisazione non di poco conto. Dato che il Dl Antifrodi ha l’obiettivo di prevenire comportamenti fraudolenti e che “il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori”, l’attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi a interventi quanto meno iniziati. Questi principi, precisa ulteriormente l’Agenzia, valgono per tutte le procedure posteriori al 12 novembre, data nella quale è entrato in vigore il decreto con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Regole ad hoc per il Sismabonus

C’è anche un altro aspetto normativo che viene chiarito. Dopo la dichiarazione dei redditi (il visto di conformità deve riguardare l’intera dichiarazione), il contribuente è comunque tenuto a conservare la documentazione che attesta il rilascio del visto di conformità, così i documenti giustificativi delle spese e le attestazioni che danno diritto alla detrazione. Mentre il visto non è necessario per le spese relative allo scorso anno e indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020.

Infine viene chiarito che la detrazione per il Sismabonus va calcolata sul prezzo della singola unità immobiliare risultante nel rogito e sulle spese effettivamente sostenute dall’impresa per realizzare l’intervento di demolizione e ricostruzione. Dunque, senza necessità di attestare la congruità delle spese.

Questi chiarimenti stanno consentendo il ritorno a regime delle piattaforme che gli intermediari finanziari utilizzano per la gestione della cessione dei bonus. In molti casi, infatti, nei giorni scorsi erano state decise sospensioni cautelative e blocchi delle procedure di cessione dei crediti fiscali a fronte della confusione regolamentare.

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