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Visto di conformità: è sempre obbligatorio? – BibLus-net

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Visto di conformità e bonus edilizia: in quali casi è obbligatorio? In quali casi non è necessario? Ecco la tabella di sintesi

Il visto di conformità serve ad attestare la regolarità delle dichiarazioni e delle documentazioni prodotte per ottenere i bonus edilizi; in particolare attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione fiscale.  Viene rilasciato da CAF, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio, che verificano la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti tecnici incaricati.

In buona sostanza si tratta di una verifica formale, senza entrare nell’ambito dei contenuti tecnici.

In questo articolo cerco di riassumere i casi in cui serve e quelli in cui il contribuente può precedere direttamente, senza la presenza di un commercialista.

Quando serve il visto di conformità

Con le nuove regole post decreto antifrodi, il visto di conformità serve nella maggior parte dei casi in cui si cede il credito, ma ci sono casi in cui serve anche se si procede alla detrazione diretta.

Per gli interventi agevolati da Superbonus (art. 119 DL 34/2020), il visto di conformità occorre sempre, anche se si procedere con utilizzo diretto della detrazione.

Gli unici casi in cui in cui non è necessario il visto di conformità per Superbonus sono i seguenti:

  • il contribuente accetta la dichiarazione precompilata;
  • il contribuente invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta (generalmente datore di lavoro con il Modello 730);
  • sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione.

Per gli altri interventi edili agevolati previsti dall’articolo 121 comma 2 del DL 34/2020 (bonus ristrutturazione, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, ecc.), il visto di conformità è necessario in caso di opzione, ossia quando si opta per cessione del credito o sconto in fattura, ad eccezione del caso in cui si operi in edilizia libera o in caso di interventi inferiori a 10.000 €. Tale eccezione non vale per il bonus facciate.

Pertanto i casi in cui non è necessario apporre il visto di conformità in presenza di altri  bonus sono i seguenti:

  • utilizzo diretto della detrazione diretta;
  • edilizia libera (non bonus facciate);
  • interventi inferiori a 10.000 € (non bonus facciate).

In tutti gli altri casi serve sempre.

Ecco una tabella di sintesi tratta dal webinar sulle novità Superbonus del 25 febbraio 2022.

Tabella di sintesi obbligo visto di conformità

Tabella di sintesi obbligo visto di conformità, tratta dal webinar superbonus 25-2-2022

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usBIM.superbonus
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I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.

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