Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 35, comma 3, del d.Lgs. n. 241/1997, laddove individua i
soggetti abilitati al rilascio del visto di
conformità sulle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta
sul valore aggiunto solo nelle sole lettere a) e b) del comma 3
dell’art. 3 del d.P.R. n. 322/1998, ossia «gli iscritti negli
albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti
commerciali e dei consulenti del lavoro» (lettera a) e «i
soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di
periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso
di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti o diploma di ragioneria» (lettera b), e non li
individua anche «negli altri soggetti indicati dallo stesso
comma 3 e, in particolare, in quelli di cui alla lett. e)»,
ossia «gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze».
Tributaristi e visto di conformità: il divieto
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