

In caso di vizi gravi, l’impresa appaltatrice può chiamare in
causa progettista e direttore dei lavori? Quale criterio va
adottato per ripartire la responsabilità tra costruttore e
tecnico?
Vizi costruttivi e responsabilità: interviene la
Cassazione
Domande quanto mai attuali — soprattutto alla luce della corsa
al Superbonus e delle problematiche che, inevitabilmente,
emergeranno nei prossimi anni — a cui ha risposto la Corte di
Cassazione con la recentissima ordinanza n.
7176/2025. Una pronuncia destinata ad avere un impatto concreto
sulla prassi operativa, perché affronta una delle questioni più
ricorrenti nella gestione delle opere edilizie: la ripartizione
delle responsabilità in presenza di gravi difetti costruttivi.
Tutto parte dal ricorso di un Condominio, che agisce in giudizio
per ottenere dall’impresa costruttrice il risarcimento dei danni
causati da rilevanti vizi dell’edificio. L’impresa, a sua volta,
chiama in manleva il professionista incaricato della progettazione
e della direzione dei lavori, il quale coinvolge la propria
compagnia assicurativa.
Si delinea così un intreccio di responsabilità piuttosto comune
nella pratica edilizia:
- il Condominio
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